Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 154
art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al fondo, di cui al precedente , un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'.
Quale concorso nelle erogazioni, di cui all' corrisponde, inoltre, all'istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-154