Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 157
art. 2, primo, secondo, terzo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; articolo 97, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
(, primo, secondo, terzo comma, della legge 25 gennaio 1960, n.
4; , terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità digerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all' del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo, di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1 luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.
Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 11 ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell' del presente decreto, è ammesso, altresì, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli iscritti al fondo, di cui ai commi precedenti, è, altresì, riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.
Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'.
Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 11 ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-157