Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo IV

Art. 155

art. 8 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al fondo, di cui all' che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell' del presente decreto e di quello pensionabile eventualmente prestato in una amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all' della legge 22 giugno 1954, n. 523. Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-155

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