Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo X
Art. 142
160 / 176art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:
a) pensioni dirette;
b) pensioni di riversibilità;
c) indennità una volta tanto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-142