Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 148
39 / 176art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Il trattamento di quiescenza sarà liquidato agli iscritti con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-148