Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo VIII
Art. 165
art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
In vigore dal 6 mar 1968
Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1960, n. 4, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al fondo di cui all', al 1 gennaio 1970, l'istituto prostelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma, sarà, alla occorrenza, nuovamente determinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-165