Art. 165 · art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VIII

Art. 165

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art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1960, n. 4, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al fondo di cui all', al 1 gennaio 1970, l'istituto prostelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma, sarà, alla occorrenza, nuovamente determinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-165