Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo XI

Art. 166

art. 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per cinque anni dal 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, il personale, già in servizio al 30 settembre 1952, con le qualifiche di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dal presente decreto, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
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