Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo XI
Art. 171
art. 74 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 24, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211
In vigore dal 6 mar 1968
Qualora l'ammontare dello stipendio netto derivante al personale dal primo inquadramento previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 307, risulta inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della detta legge la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.
Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211; è conservata come "assegno ad persona" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della citata legge n. 211; tale assegno è assorbito per effetto di miglioramenti economici che, per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-171