Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo XI

Art. 175

art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832

In vigore dal 6 mar 1968
Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dal precedente , nonché per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova, riservato: a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti con almeno tre mesi di anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia; b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidare; in accessorio alle agenzie ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120; c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano in qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data. Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall' della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare.
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