Art. 1

In vigore dal 6 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere; Vista la legge 5 marzo 1961, n. 211, concernente la disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali e successive modificazioni; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e relativo personale; Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 864, con modifiche all' della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale; Ravvisata l'opportunità di raccogliere in un unico testo le norme in vigore concernenti l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale; Sentita la commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 58. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-rd-1

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