Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo XI
Art. 173
art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832
In vigore dal 6 mar 1968
Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dal precedente , nonché per i posti che si sono resi vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 832, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore, o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purchè non cessati per loro colpa.
Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1 aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma.
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall' della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età.
L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge 26 giugno 1965, n. 832, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per questi ultimi posti l'amministrazione può bandire, subito dopo l'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 832, pubblico concorso per esami ai sensi dell' della legge 2 marzo 1963, n.
307.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-173