Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo XI
Art. 176
art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, previsto dall' della legge 2 marzo 1963, n. 307, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.
Visto: Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI
ANTONIO SESSA, direttori
ACHILLE DE ROGATIS, redattore
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-176