Art. 176 · art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo XI

Art. 176

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art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, previsto dall' della legge 2 marzo 1963, n. 307, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816. Visto: Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni SPAGNOLLI ANTONIO SESSA, direttori ACHILLE DE ROGATIS, redattore
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