Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo XI
Art. 172
art. 77, primo, terzo e quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonché quelli in aumento per effetto della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono conferiti a coloro che risultano nella graduatoria del concorso per titoli indetto ai sensi dell' della legge 2 marzo 1963, n. 307, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, semprechè gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti, ivi compreso la licenza di scuola media inferiore.
Non saranno, comunque, assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi i gerenti e gli ex supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1 ottobre 1952, che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data avevano raggiunto complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-172