Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Parte generale›Titolo II
Art. 36
art. 46 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall' del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-36