Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 40

art. 17 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle istruzioni che disciplinano i servizi postali e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-40

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