Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 45

art. 19, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo