Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 45
art. 19, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-45