Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 44
art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente , e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli oggetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-44