Art. 44 · art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 44

17 / 176

art. 19, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente , e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli oggetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-44