Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleParte generaleTitolo II

Art. 35

art. 14 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche, sono impiegati civili dello Stato. Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-35

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