Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VIII

Art. 164

art. 118, primo ed ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
Il trattamento previsto dall' della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e l'integrazione di cui all' della legge 25 gennaio 1960, n. 4, è reversibile ai superstiti dei ricevitori postali e telegrafici applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato. È abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell' della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-164

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