Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo XI
Art. 170
170 / 176art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio digerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito dI regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato nei concorsi come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano.
Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-170