StatutoTitolo IX

Art. 57

In vigore dal 31 mag 1967
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-57

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