Art. 57
StatutoTitolo IX

Art. 57

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In vigore dal 31 mag 1967
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-57