Statuto›Titolo IX
Art. 56
In vigore dal 31 mag 1967
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica, ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.
Al direttore amministrativo è attribuito, all'atto della nomina in ruolo, lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore. Al predetto è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, previo esame di idoneità al quale egli è ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.
Il coefficiente 271 della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità cui è ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alle carriere stesse con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-56