Statuto›Titolo IX
Art. 60
In vigore dal 31 mag 1967
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-60