StatutoTitolo IX

Art. 60

In vigore dal 31 mag 1967
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.
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Art. 60 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo