Statuto

Art. 61

In vigore dal 31 mag 1967
Nella prima applicazione del presente statuto il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla Università di Urbino; così pure, fino a quando l'Istituto non avrà sede ed impianti propri i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonché gli impianti per lo sviluppo degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati da enti cittadini; le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari. I posti di cui alla tabella allegata saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che, alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso, abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendo dal limite massimo di età. In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento, si procederà mediante concorso pubblico. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo