Statuto›Titolo IX
Art. 59
In vigore dal 31 mag 1967
Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, può, inoltre, assumere nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-59