Art. 1

In vigore dal 31 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la domanda presentata in data 12 settembre 1963 dal rettore della libera Università degli studi di Urbino per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, ai sensi degli della citata legge n. 88; Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
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