Statuto›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 31 mag 1967
È istituito in Urbino l'istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell' della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
L'istituto ha per scopo:
a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;
b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-1