Statuto›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 31 mag 1967
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo.
A parità di voti è eletto il più anziano di grado.
Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-5