StatutoTitolo II

Art. 5

In vigore dal 31 mag 1967
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo. A parità di voti è eletto il più anziano di grado. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-5

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