StatutoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 31 mag 1967
Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) di un rappresentante dell'Università degli studi di Urbino; d) di un rappresentante del comune di Urbino; e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino; f) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.); g) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti; h) del coordinatore tecnico dell'Istituto; i) del direttore amministrativo dell'istituto che funge da segretario del Consiglio stesso; l) di un rappresentante per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire. Gli Enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (L. 333.333) di quello annuo fissato della lettera 1) del presente articolo, hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti e per un massimo di quattro rappresentanti. Le designazioni sono fatte dagli Enti competenti. Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive. L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-7

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