Statuto›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 31 mag 1967
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.
L'istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami il "diploma in educazione fisica". Tale diploma ha valore di qualifica accademica L'Istituto, per il predetto fine provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.
L'Istituto può, inoltre, conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-3