StatutoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 31 mag 1967
Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto; c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; d) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro; e) delibera sugli atti di promuovere ed esprimere per la trasformazione dell'incremento del patrimonio dell'Istituto; f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedano la durata di tre anni; g) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento; h) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e può essere confermato; i) delibera relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dallo stato giuridico del personale civile dello Stato e dal presente statuto; l) delibera sulla accettazione di lasciti, donazioni e contributi; m) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche; n) delibera, per quanto riguarda la spesa, sull'assunzione degli insegnanti delle attività tecniche e addestrative; o) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto; p) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto; q) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico del personale secondo le norme e le modalità urgenti per il personale civile dello Stato; r) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente; s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e novembre per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente. Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-8

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