StatutoTitolo II

Art. 9

In vigore dal 31 mag 1967
Il Consiglio direttivo si compone. a) del direttore che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo; c) del coordinatore tecnico dell'istituto; d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-9

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