Statuto›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 31 mag 1967
Oltre i corsi normali, l'istituto organizza:
corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive;
scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all';
speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti 8 per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-23