StatutoTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 31 mag 1967
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti ad allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnicosportive, vengono, invece, impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi. Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, ogni sezione si suddivide in reparti di non più di trenta allievi ciascuno. Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche di cui sono dotate le scuole cittadine ed in uso all'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-25

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