Statuto›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 31 mag 1967
Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario cittadino con il quale verrà stipulata apposita convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-29