Statuto›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 31 mag 1967
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo i giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-26