StatutoTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 31 mag 1967
Presso l'Istituto può essere disposto, con apposito regolamento un internato, sia maschile che femminile, che assicuri agli studenti vitto e alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-31

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Art. 31 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo