Statuto›Titolo V
Art. 35
In vigore dal 31 mag 1967
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse, cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzative, si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-35