Statuto›Titolo VII
Art. 39
In vigore dal 31 mag 1967
La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria nei termini che saranno fissati dal bando di concorso e che comunque non potranno andare oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita dell'aspirante;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento della tassa di concorso;
b) dal certificato di nascita, in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-39