Statuto›Titolo VII
Art. 41
In vigore dal 31 mag 1967
L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titoli di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-41