Statuto›Titolo VII
Art. 43
In vigore dal 31 mag 1967
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sul foglio di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-43