Statuto›Titolo VI
Art. 37
In vigore dal 31 mag 1967
Il Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti verrà corrisposto il compenso che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-37