StatutoTitolo VII

Art. 40

In vigore dal 31 mag 1967
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per la iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all' del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente . Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-40

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