StatutoTitolo III

Art. 16

In vigore dal 31 mag 1967
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente, entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura, e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che, dal titolo di studio prodotto per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-16

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Art. 16 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo