StatutoTitolo III

Art. 18

In vigore dal 31 mag 1967
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-18

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Art. 18 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo