StatutoTitolo III

Art. 20

In vigore dal 31 mag 1967
Materie d'insegnamento: a) Gruppo scientifico-culturale. Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti: Sezione I 1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno); 2) antropologia e antropometria (2° e 3° anno): 3) biologia generale con elementi di chimica e fisica (1° anno); 4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno); 5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno); 6) igiene generale (2° anno); 7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno); 8) psicologia (3° anno); 9) cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno); 10) idroclimatologia (3° anno); 11) igiene della scuola e degli sports (3° anno). Gli insegnamenti della I Sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnicosportive ed ai problemi biologici ad essa collegati. L'insegnamento della cinesiologia correttiva sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica. Sezione II 1) lingua e letteratura italiana (1° anno); 2) pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno); 3) storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno); 4) istituzioni di diritto pubblico (3° anno); 5) lingua francese; 6) lingua tedesca con esercitazioni; 7) lingua inglese una lingua a scelta dello studente biennale (1° e 2° anno). Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali. Il direttore dell'istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalità dell'istituto. b) Gruppo tecnico-addestrativo. Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti: 1) teoria e metodologia delle attività motorie (1°, 2° e 3° anno); 2) tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno); 3) tecnica e pratica ginnastica: ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno); ginnastica e ritmica moderna femminile (1°,2° 3° anno); 4) tecnica e pratica sportiva: atletica leggera (1°, 2° e 3° anno); attrezzistica (1°, 2° e 3° anno); nuoto e tuffi (1° e 2° anno); giochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (1° e 2° anno); scherma (maschile 1° e 2° anno); 5) esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno); 6) ginnastica correttiva (1° e 2°); 7) ginnastica e giuochi d'infanzia (3° anno); 8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni (1° e 2° anno); 9) teoria della musica e sorteggio con esercitazioni: maschile (1° anno); femminile (1° e 2° anno); 10) ginnastica per minorati psico-fisici e sensoriali (3° anno); 11) cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno). Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio su ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giochi sportivi (pallabase, calcio, rugby, tennis, pallanuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo. Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive. Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami. Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici. Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero. Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-20

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Art. 20 Istituzione in Urbino di un Istituto pareggiato di educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo